Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento. Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.