Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino  ad  un  massimo  di  tre,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei  certificati
che  essi  intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per
ogni  singola  offerta  andranno  pure  segnalate  distintamente  sul
modulo,  la  quota  parte da regolare in lire e quella da regolare in
ECU.
  Ciascuna offerta  non  deve  essere  inferiore  a  ECU  100.000  di
capitale nominale.
  Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:
   per  i  CTE  da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia,
sino ad un massimo di tre,  presso  le  quali  verra'  effettuato  il
versamento dei titoli assegnati;
   per  i  CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il
quale verra' riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto
di  deposito  accentrato  cui  accreditare   il   capitale   nominale
attribuito.