Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale. Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate: per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verra' effettuato il versamento dei titoli assegnati; per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verra' riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.