IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata; Visto l'art. 31 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, reiterato da ultimo con decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, art. 1 e convertito nella legge 5 novembre 1992, n. 428, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro portuale; Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, che differisce al 31 dicembre 1993 il beneficio di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 370/1992 nel limite di ulteriori 1000 unita'; Visto il decreto interministeriale datato 10 settembre 1992 con il quale sono state determinate le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale datato 7 gennaio 1992 concernente le dotazioni organiche con le individuazioni delle eccedenze per le compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova; Vista la necessita' di procedere ad una nuova individuazione del numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 1993 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 36/1993; Considerato, altresi', che nell'anno 1992 non sono state fruite totalmente le giornate di cassa integrazione assegnate per il predetto anno a favore della categoria; Ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 36/1993 il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato, puo' essere fruito nel corso del 1993; Considerato, pertanto, che alle 1000 unita' fissate dall'art. 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, vanno aggiunte n. 190 unita', corrispondenti al numero di giornate di cassa integrazione non utilizzate nel corso dell'anno 1992; Sentiti gli enti portuali, le autorita' marittime competenti, le compagnie ed i gruppi portuali; Decreta: Il numero massimo di unita' che ciascuna compagnia o gruppo portuale puo' collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso dell'anno 1993 e' determinato, secondo i criteri richiamati nelle premesse e tenuto conto delle esigenze specifiche di ciascun porto in relazione alla ristrutturazione organizzativa ed operativa in corso nel settore, nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1993 Il Ministro: TESINI