IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione,  approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24  marzo  1990,  n.  58,  concernente  la
soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali lavoratori
portuali e interventi in favore dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto  il  decreto  interministeriale  9 febbraio 1990 con il quale
sono stati individuati i  termini,  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge
n. 58/1990 sopracitata;
  Visto  l'art. 31 del decreto-legge 1› marzo 1992, n. 195, reiterato
da ultimo con decreto-legge 7  settembre  1992,  n.  370,  art.  1  e
convertito  nella legge 5 novembre 1992, n. 428, recante differimento
di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di
lavoro portuale;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge  18  febbraio  1993,  n.  36,  che
differisce  al 31 dicembre 1993 il beneficio di cui all'art. 1, comma
1, del suddetto decreto-legge n. 370/1992  nel  limite  di  ulteriori
1000 unita';
  Visto  il decreto interministeriale datato 10 settembre 1992 con il
quale   sono   state   determinate   le   dotazioni   organiche   con
l'individuazione  delle  eccedenze  dei  lavoratori  e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali;
  Visto  il  decreto  interministeriale   datato   7   gennaio   1992
concernente  le  dotazioni  organiche  con  le  individuazioni  delle
eccedenze per le compagnie del ramo industriale e carenanti del porto
di Genova;
  Vista la necessita' di procedere ad una  nuova  individuazione  del
numero  dei  lavoratori  e  dei  dipendenti  da  collocare  in  Cassa
integrazione guadagni straordinaria  nel  corso  del  1993  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge n. 36/1993;
  Considerato,  altresi',  che  nell'anno  1992 non sono state fruite
totalmente  le  giornate  di  cassa  integrazione  assegnate  per  il
predetto anno a favore della categoria;
  Ritenuto,  inoltre,  che  ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato
decreto-legge n. 36/1993 il beneficio in questione, se non pienamente
utilizzato, puo' essere fruito nel corso del 1993;
  Considerato, pertanto, che alle 1000 unita' fissate dall'art. 4 del
decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, vanno aggiunte n. 190  unita',
corrispondenti  al  numero  di  giornate  di  cassa  integrazione non
utilizzate nel corso dell'anno 1992;
  Sentiti gli enti portuali, le autorita'  marittime  competenti,  le
compagnie ed i gruppi portuali;
                              Decreta:
  Il  numero  massimo  di  unita'  che  ciascuna  compagnia  o gruppo
portuale puo' collocare in Cassa integrazione guadagni  straordinaria
nel corso dell'anno 1993 e' determinato, secondo i criteri richiamati
nelle  premesse  e  tenuto conto delle esigenze specifiche di ciascun
porto  in  relazione alla ristrutturazione organizzativa ed operativa
in corso nel settore, nell'allegata tabella, che fa parte  integrante
del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1993
                                                  Il Ministro: TESINI