Art. 2.
   1. Ferme restando le misure  di  polizia  veterinaria  e  relativi
divieti  vigenti  per  le province di cui all'allegato della presente
ordinanza e per i territori dichiarati zona di protezione e  zone  di
sorveglianza  da  afta  epizootica,  e'  revocato  il  divieto di cui
all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 29 marzo  1993  a  condizione
che i mercati bestiame e le fiere rispondano ai requisiti strutturali
e funzionali di cui al successivo art. 3.