Art. 2. 1. Ferme restando le misure di polizia veterinaria e relativi divieti vigenti per le province di cui all'allegato della presente ordinanza e per i territori dichiarati zona di protezione e zone di sorveglianza da afta epizootica, e' revocato il divieto di cui all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 a condizione che i mercati bestiame e le fiere rispondano ai requisiti strutturali e funzionali di cui al successivo art. 3.