Art. 3.
  1.  L'area  dei  mercati  bestiame  e  delle  fiere   deve   essere
adeguatamente delimitata, con punti di accesso e di uscita separati e
sottoposti  a  controllo.  I  mercati  e  le fiere disciplinati dagli
articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del regolamento di polizia veterinaria -
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1954,  n.  320  -
devono  essere  dotati di reparti per gli animali da macello separati
da quelli per animali destinati all'allevamento.
  2. Il funzionamento dei mercati e delle  fiere  deve  garantire  il
rispetto delle seguenti condizioni:
    a) gli operatori devono essere registrati e accreditati;
    b)  gli  animali  aftoso-sensibili che accedono al mercato devono
essere identificati ai sensi delle norme vigenti ed  essere  scortati
dal  mod.  4 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 320 del 28 febbraio 1954;
    c)  gli  animali  da  macello  devono   essere   scortati   dalla
dichiarazione  prevista  dall'art.  14  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 118; i bovini, bufalini, ovini e  caprini  destinati
all'allevamento  devono  essere  scortati  dai  certificati  sanitari
previsti dai piani di  eradicazione  della  tubercolosi,  brucellosi,
leucosi bovina enzootica e pleuropolmonite contagiosa bovina;
    d)  presso  ciascun  mercato  bestiame  o fiera dev'essere tenuta
raccolta la registrazione dei mod. 4 di cui alla lettera a) che hanno
scortato animali in entrata;
    e) le operazioni commerciali devono iniziare dopo che sono  stati
espletati i controlli veterinari;
    f) gli animali in uscita dal mercato devono scortati dal predetto
mod. 4 redatto in ogni sua parte.
  3.  Gli  automezzi  che hanno trasportato gli animali devono essere
lavati e disinfettati dopo lo scarico; gli automezzi che accedono  ai
mercati o fiere per caricare animali in uscita devono essere lavati e
disinfettati prima del carico.
  4. L'attivita' di vigilanza e controllo presso i mercati bestiame e
fiere  e'  assicurata  da personale comunale e dai servizi veterinari
dell'unita' sanitaria locale competente.