Art. 3. 1. L'area dei mercati bestiame e delle fiere deve essere adeguatamente delimitata, con punti di accesso e di uscita separati e sottoposti a controllo. I mercati e le fiere disciplinati dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del regolamento di polizia veterinaria - decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1954, n. 320 - devono essere dotati di reparti per gli animali da macello separati da quelli per animali destinati all'allevamento. 2. Il funzionamento dei mercati e delle fiere deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) gli operatori devono essere registrati e accreditati; b) gli animali aftoso-sensibili che accedono al mercato devono essere identificati ai sensi delle norme vigenti ed essere scortati dal mod. 4 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 28 febbraio 1954; c) gli animali da macello devono essere scortati dalla dichiarazione prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; i bovini, bufalini, ovini e caprini destinati all'allevamento devono essere scortati dai certificati sanitari previsti dai piani di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e pleuropolmonite contagiosa bovina; d) presso ciascun mercato bestiame o fiera dev'essere tenuta raccolta la registrazione dei mod. 4 di cui alla lettera a) che hanno scortato animali in entrata; e) le operazioni commerciali devono iniziare dopo che sono stati espletati i controlli veterinari; f) gli animali in uscita dal mercato devono scortati dal predetto mod. 4 redatto in ogni sua parte. 3. Gli automezzi che hanno trasportato gli animali devono essere lavati e disinfettati dopo lo scarico; gli automezzi che accedono ai mercati o fiere per caricare animali in uscita devono essere lavati e disinfettati prima del carico. 4. L'attivita' di vigilanza e controllo presso i mercati bestiame e fiere e' assicurata da personale comunale e dai servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale competente.