Art. 4. 1. I mercati bestiame o le fiere che non possiedano i requisiti strutturali e funzionali previsti dal precedente art. 3 restano chiusi fino a che non sia stato raggiunto il livello strutturale e funzionale indicato ad eccezione dei mercati e delle fiere a carattere locale, provinciale e regionale, i quali possono essere riattivati a condizione che vengano commerciati in tali stabilimenti soltanto animali provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.