Art. 4.
  1. I mercati bestiame o le fiere che  non  possiedano  i  requisiti
strutturali  e  funzionali  previsti  dal  precedente  art. 3 restano
chiusi fino a che non sia stato raggiunto il  livello  strutturale  e
funzionale  indicato  ad  eccezione  dei  mercati  e  delle  fiere  a
carattere locale, provinciale e regionale,  i  quali  possono  essere
riattivati  a condizione che vengano commerciati in tali stabilimenti
soltanto animali provenienti dal  territorio  regionale  e  destinati
allo stesso territorio regionale.