IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 6 febbraio 1991, che individua la zona umida di Diaccia-Botrona, sita nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, quale area di importanza naturalistica internazionale; Vista la sentenza della Corte costituzionale del 4-13 dicembre 1991, n. 464, con la quale si dichiarava l'incostituzionalita' dell'art. 4 del predetto decreto, riguardante le misure di salvaguardia previste a protezione dell'area individuata, in quanto il Ministro dell'ambiente non aveva provveduto ad ottenere il parere degli enti locali interessati; Atteso che la regione Toscana dal 6 febbraio 1991 non ha ancora provveduto a far giungere alcun parere, ne' ad intraprendere alcuna iniziativa atta a predisporre delle misure di salvaguardia a tutela dell'area; Considerato che la palude soffre di progressivo ed avanzato interramento, tale da comprometterne la grande valenza naturalistica, quasi unica al mondo; Ritenuto necessario ed urgente intervenire nelle more dell'iter di istituzione della riserva naturale dello Stato "Diaccia-Botrona", al fine di evitare un danno grave ed irreparabile ai valori naturalistici esistenti nell'area, mediante la immediata apposizione di misure di salvaguardia e successivamente attraverso un piano di intervento di recupero dell'area; Ordina: Art. 1. 1. Nella zona umida Diaccia-Botrona come individuato dal decreto ministeriale del 6 febbraio 1991, citato in premessa, sono istituite le misure di salvaguardia di cui al successivo art. 2.