IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448, con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in  Italia
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e
relativa  alle  zone  umide  d'importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed  intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa  alla  conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle
convenzioni internazionali concernenti l'ambiente  ed  il  patrimonio
naturale;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente del 6 febbraio 1991,
che individua la zona umida di Diaccia-Botrona, sita  nei  comuni  di
Grosseto  e  di  Castiglione  della Pescaia, quale area di importanza
naturalistica internazionale;
  Vista la sentenza della  Corte  costituzionale  del  4-13  dicembre
1991,  n.  464,  con  la  quale  si  dichiarava l'incostituzionalita'
dell'art.  4  del  predetto  decreto,  riguardante   le   misure   di
salvaguardia  previste  a protezione dell'area individuata, in quanto
il Ministro dell'ambiente non aveva provveduto ad ottenere il  parere
degli enti locali interessati;
  Atteso  che  la  regione  Toscana dal 6 febbraio 1991 non ha ancora
provveduto a far giungere alcun parere, ne' ad  intraprendere  alcuna
iniziativa  atta  a predisporre delle misure di salvaguardia a tutela
dell'area;
  Considerato  che  la  palude  soffre  di  progressivo  ed  avanzato
interramento, tale da comprometterne la grande valenza naturalistica,
quasi unica al mondo;
  Ritenuto  necessario ed urgente intervenire nelle more dell'iter di
istituzione della riserva naturale dello Stato "Diaccia-Botrona",  al
fine   di   evitare   un   danno  grave  ed  irreparabile  ai  valori
naturalistici esistenti nell'area, mediante la immediata  apposizione
di  misure  di  salvaguardia e successivamente attraverso un piano di
intervento di recupero dell'area;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Nella zona umida Diaccia-Botrona come  individuato  dal  decreto
ministeriale  del 6 febbraio 1991, citato in premessa, sono istituite
le misure di salvaguardia di cui al successivo art. 2.