IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge n. 341/1990: "Riforma degli ordinamenti didattici delle universita'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia; Vista la legge n. 245/1990: "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991: "Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93" ed in particolare gli articoli 1 e 11; Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 6 giugno 1992 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93; Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: diplomi universitari, dello art. 5.4: diplomi universitari della facolta di medicina e chirurgia e dell'art. 5.4.2: diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia; Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere: la modifica statutaria relativa all'istituzione del diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia intesa come trasformazione della scuola diretta a fini speciali e l'inserimento dell'articolato relativo; la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia (approvato con decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990) con conseguente soppressione dell'art. 4.5.3: scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 4820 del 29 settembre 1992 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in diploma universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 4.5.3 di cui al decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990, relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia e la denominazione: "Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia" indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facolta' di medicina e chirurgia - art. 4.1 del titolo 4 - si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.