IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO Vista la legge istitutiva 4 giugno 1991, n. 186; Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 5 maggio 1986, e l'aggiornamento del piano medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992; Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'"; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante "Disposizioni in materia di trasporti", che all'art. 9 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un fondo finalizzato all'impostazione ed all'elaborazione di un piano funzionale triennale, attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti; Visto lo schema del piano quinquennale degli interporti edizione aprile 1991; Viste la propria delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale lo schema suddetto e' stato approvato quale atto programmatico-quadro con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione, e la propria delibera del 18 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992, con la quale sono state apportate - tra l'altro - ulteriori modifiche allo schema suddetto; Vista la propria delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale e' stato approvato il programma delle analisi e degli studi preordinati al pi- ano funzionale triennale di cui al citato art. 9 della legge n. 385/1990; Visti i pareri resi dalle commissioni permanenti delle Camere il 7 ottobre 1992 in ordine al menzionato schema di piano interporti e nei quali, tra l'altro, si evidenzia l'opportunita' di valutare possibili localizzazioni di interporti nell'area romana; Visto il decreto-legge concernente "riforme urgenti per l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione ", adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993 ed in corso di pubblicazione; Preso atto che il suddetto decreto-legge, come auspicato dalle commissioni permanenti, supera la concezione di due diversi livelli di interporti cui era improntata la legge n. 240/1990 e demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di provvedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, al conseguente adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla richiamata legge n. 240, nonche' alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi; Preso atto altresi' che, a seguito della soppressione della distinzione tra due livelli di interporti, sono da considerare superati i punti 2 e 3 della citata delibera del 31 marzo 1992, concernente l'approvazione dello schema di piano degli interporti; Considerato che, affinche' gli interporti possano svolgere un efficace ruolo di riequilibrio nel trasporto merci, e' indispensabile che negli interporti medesimi sia previsto un insieme organico di servizi tra loro integrati e uniformati secondo un concetto di rete logistica, con particolare riferimento alle tecnologie telematiche attualmente a disposizione; Rilevata l'opportunita' di ricomprendere in una direttiva globale anche i criteri tecnici guida in vista dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dal richiamato decreto-legge; Ritenuto che gli studi inclusi nel programma approvato con la citata delibera del 31 marzo 1992 e concernenti la determinazione degli standard di infrastrutture e servizi per la creazione di una rete logistica debbano collocarsi nella prospettiva di cui sopra; Delibera: 1. Un interporto, secondo la definizione che del medesimo reca l'art. 1 della legge n. 240/1990, e' considerato di rilevanza nazionale qualora risponda alle seguenti condizioni: a) le funzioni e i servizi insediati nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in servizio dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato tecnico allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di una rete logistica nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli impianti base per l'esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei contain- ers, nonche' le sedi degli operatori del trasporto e della logistica, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilita' dei veicoli stradali e ferroviari; b) le aree sulle quali e' programmato l'insediamento dell'interporto dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni interessati), ad attivita' terziarie e di servizi o di altre attivita' comunque compatibili con l'insediamento interportuale; c) l'interporto, nella dimensione proposta, dovra' essere economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal punto di vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico: la domanda su cui e' dimensionato l'interporto deve essere sufficiente a garantire l'investimento sul piano finanziario ed avere caratteristiche merceologiche specifiche per l'intermodalita'; d) l'interporto dovra' essere attrattivo nei confronti degli operatori del settore; dovra' essere quindi prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali della S.p.a. Ferrovie dello Stato o di sua partecipata ovvero di altro vettore ferroviario e dovra' essere accertata l'esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attivita' nell'interporto; e) l'interporto dovra' essere inserito nel piano regionale dei trasporti. 2. Gli interporti indicati all'art. 9 della legge n. 240/1990, che beneficiano dei fondi di cui all'art. 6 della medesima legge nella misura stabilita con decreto del Ministro dei trasporti 2 aprile 1992, n. 368/50/240/1, giuste convenzioni firmate il 16 aprile 1992, dovranno adeguarsi alla presente direttiva, ma non potranno comunque usufruire di ulteriori quote delle attuali disponibilita' finanziarie. Per gli interporti non inclusi nell'art. 9 della legge n. 240/1990 sara' condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere al finanziamento dello Stato, a valere sulle risorse di cui all'art. 6 della legge stessa e su eventuali ulteriori risorse recate da provvedimenti legislativi di settore, prevedere nel progetto, anche se relativo ad una prima fase funzionale, l'adozione dei sistemi di servizio di cui al citato elaborato tecnico. 3. Il decreto interministeriale di cui all'art. 22 del decreto- legge concernente "riforme urgenti per l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione" ed in corso di pubblicazione, oltre a definire i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dall'art. 6 della legge n. 240/1990, stabilira' i contenuti della documentazione progettuale, da presentare a corredo delle rela- tive istanze, in funzione dell'esigenza di realizzare a livello nazionale una rete di interporti equilibrata e coerente con i corridoi plurimodali previsti dal piano generale dei trasporti ed in modo tale da consentire, in sede di esame delle istanze, una verifica delle eventuali interferenze tra piu' proposte ubicate in zone limitrofe e/o interagenti. In particolare verra' previsto che i progetti preliminari degli interporti includano le progettazioni specialistiche delle opere di prima urbanizzazione, civili, stradali, ferroviarie e impiantistiche da realizzare e siano corredati almeno dalla seguente documentazione: a) documentazione atta a verificare l'entita' del traffico assegnabile all'interporto con l'indicazione: dei criteri e delle metodologie di stima; delle caratteristiche merceologiche della domanda; della verifica di compatibilita' con gli analoghi insediamenti limitrofi; della stima del traffico intermodale ferroviario generato dall'interporto con l'attestazione di attendibilita' sottoscritta dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato ovvero da altro vettore ferroviario; delle prospettive di allacciamento alle reti nazionali di trasporto; b) uno studio di carattere generale relativo alla realizzazione dell'intero interporto con frazionamento in fasi funzionali distinte ed autonome; c) il piano degli investimenti suddiviso per categoria di opere e di servizi; d) il piano finanziario relativo alla fase funzionale proposta, da cui risultino le modalita' e le fonti di approvvigionamento finanziario per la realizzazione del progetto e che sia basato prevalentemente sull'autofinanziamento; e) tutti gli elementi necessari per l'analisi costi-benefici; f) lo studio di impatto ambientale; g) l'impegno della S.p.a. Ferrovie dello Stato o altro vettore ferroviario a partecipare (in forma diretta o tramite sue partecipate o controllate) alla realizzazione del centro intermodale o del collegamento dell'infrastruttura con la rete ferroviaria; h) il progetto degli impianti logistici primari, che risultino predisposti per l'allacciamento ad una rete logistica nazionale e che siano finalizzati almeno ai seguenti servizi: sistema di incontro domanda-offerta; sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi; sistema di interscambio dati; sistemi di teleprenotazione; sistemi di informazione. 4. Il segretario di questo Comitato e' incaricato di predisporre, sentiti gli enti locali interessati, uno studio in ordine a possibili localizzazioni di interporti nell'area romana. 5. Lo studio citato alla lettera D1 dell'allegato A alla delibera del 31 marzo 1992, relativa all'approvazione del programma di studi ed analisi preordinati al piano funzionale triennale, e' sostituito dal seguente: "determinazione degli standard per il funzionamento degli interporti in un sistema di rete logistica". 6. Il Ministro dei trasporti portera' a conoscenza di questo Comitato, prima della trasmissione alle Camere, le relazioni sull'attuazione del piano degli interporti anche in vista degli aggiornamenti del piano stesso da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240/1990, nonche' le eventuali ulteriori relazioni sullo stato di realizzazione e, successivamente, sul grado di efficienza dei singoli interporti. Roma, 7 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA