IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visti gli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti; Decreta: Art. 1. Le istanze per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE a stabilimenti per la produzione di ovoprodotti, da presentare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, devono essere redatte in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2.