Art. 2. Le imprese che inoltrano istanza per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE devono effettuare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, un versamento di L. 2.000.000, per le spese relative al sopralluogo presso lo stabilimento, a cura del Ministero della sanita'.