Art. 2.
  Le imprese che inoltrano istanza per l'assegnazione del  numero  di
riconoscimento  CEE  devono  effettuare,  ai  sensi  dell'art. 19 del
decreto legislativo 4 febbraio 1993,  n.  65,  un  versamento  di  L.
2.000.000,   per   le   spese   relative  al  sopralluogo  presso  lo
stabilimento, a cura del Ministero della sanita'.