Art. 2. 1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonche' a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.