Art. 2.
  1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali  di
rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo
1  assume,  su  indicazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  partecipazioni  di imprese di ricerca e produzione
in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di  lire  400
miliardi,  imputandone  i relativi oneri a carico dei fondi a propria
disposizione e degli interessi  su  di  essi  maturati  e  maturandi,
nonche'   a   carico   dei   fondi  ad  esso  rinvenuti  per  effetto
dell'articolo 1.