IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 titolata "Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
Visto, in particolare, l'art. 13 di detta legge che al comma 4
statuisce che il Ministro dei trasporti deve emanare disposizioni
concernenti i crieri per la determinazione di una tariffa
chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente;
Sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori
economici direttamente interessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b),
della surrichiamata legge n. 21/1992 il servizio di noleggio con
conducente viene svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale;
Ritenuo che alla determinazione di tali criteri debba pervenirsi
essenzialmente tenendo conto dei costi di produzione del servizio da
riferirsi all'intero territorio nazionale e, quindi, da assumersi
quali costi medi nazionali;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti
di passeggeri eseguiti in virtu' di contratti di trasporto stipulati
da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio
1992.