IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 titolata "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"; Visto, in particolare, l'art. 13 di detta legge che al comma 4 statuisce che il Ministro dei trasporti deve emanare disposizioni concernenti i crieri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; Sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della surrichiamata legge n. 21/1992 il servizio di noleggio con conducente viene svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; Ritenuo che alla determinazione di tali criteri debba pervenirsi essenzialmente tenendo conto dei costi di produzione del servizio da riferirsi all'intero territorio nazionale e, quindi, da assumersi quali costi medi nazionali; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti di passeggeri eseguiti in virtu' di contratti di trasporto stipulati da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992.