IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 titolata "Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
  Visto, in particolare, l'art. 13 di detta  legge  che  al  comma  4
statuisce  che  il  Ministro  dei trasporti deve emanare disposizioni
concernenti  i  crieri  per  la   determinazione   di   una   tariffa
chilometrica  minima  e  massima  per  l'esercizio  del  servizio  di
noleggio con conducente;
  Sentite  le  rappresentanze  confederali  nazionali   dei   settori
economici direttamente interessati;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b),
della surrichiamata legge n. 21/1992  il  servizio  di  noleggio  con
conducente  viene  svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale;
  Ritenuo che alla determinazione di tali  criteri  debba  pervenirsi
essenzialmente  tenendo conto dei costi di produzione del servizio da
riferirsi all'intero territorio nazionale  e,  quindi,  da  assumersi
quali costi medi nazionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti
di passeggeri eseguiti in virtu' di contratti di trasporto  stipulati
da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura
ai  sensi  e  per  gli effetti di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio
1992.