Art. 9. Determinazione del valore delle componenti del costo per la disponibilita' del veicolo 1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8 si determina secondo quanto segue: a) la tassa di possesso e' stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie regionali; b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per regione; c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore. Alla rata di ammortamento si aggiunte la rata di interessi a scalare, al tasso del prime rate maggiorato di un punto. Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo di listino del veicolo nuovo uguale od equivalente in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo del mezzo. 2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego per veicolo.