Art. 9.
             Determinazione del valore delle componenti
             del costo per la disponibilita' del veicolo
  1. Il valore delle singole componenti del costo di cui  all'art.  8
si determina secondo quanto segue:
    a)  la  tassa  di  possesso  e'  stabilita  per  legge secondo le
diversificazioni tariffarie regionali;
    b) per  l'assicurazione  R.C.  si  fa  riferimento  ai  massimali
previsti  per  legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per
regione;
    c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una
vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20%  a  fine
periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al
20% del valore.
  Alla  rata  di  ammortamento  si  aggiunte  la  rata di interessi a
scalare, al tasso del prime rate maggiorato di un punto.
  Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al  prezzo
di  listino  del  veicolo  nuovo  uguale  od  equivalente in grado di
assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per  il  rinnovo
del mezzo.
  2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei
termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo
questa  spesa  fissa annua per il numero medio di giornate di impiego
per veicolo.