Art. 9.
Determinazione del valore delle componenti
del costo per la disponibilita' del veicolo
1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8
si determina secondo quanto segue:
a) la tassa di possesso e' stabilita per legge secondo le
diversificazioni tariffarie regionali;
b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali
previsti per legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per
regione;
c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una
vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine
periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al
20% del valore.
Alla rata di ammortamento si aggiunte la rata di interessi a
scalare, al tasso del prime rate maggiorato di un punto.
Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo
di listino del veicolo nuovo uguale od equivalente in grado di
assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo
del mezzo.
2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei
termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo
questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego
per veicolo.