Art. 3.
  Qualora l'ammontare complessivo  di  ciascuna  imposta  trattenuta,
separatamente  a titolo di acconto e a titolo di saldo, non supera il
limite minimo  della  commissione  spettante  al  concessionario,  il
sostituto   di   imposta   deve   versare  cumulativamente  l'importo
trattenuto, sempre che l'importo globale  sia  almeno  pari  a  2.000
lire, utilizzando i codici 4715 e 3715.