Art. 3. Qualora l'ammontare complessivo di ciascuna imposta trattenuta, separatamente a titolo di acconto e a titolo di saldo, non supera il limite minimo della commissione spettante al concessionario, il sostituto di imposta deve versare cumulativamente l'importo trattenuto, sempre che l'importo globale sia almeno pari a 2.000 lire, utilizzando i codici 4715 e 3715.