Art. 7.
  La  massa  premi  della  lotteria  potra'  essere ripartita in piu'
categorie.
  Il primo premio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi.
  Il numero e l'entita' degli altri  premi  saranno  determinati  dal
Comitato  generale  per  i  giochi  dopo l'accertamento del risultato
della vendita dei biglietti.
  Saranno  inoltre  assegnati  premi  ai  venditori   dei   biglietti
vincenti.