AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30". Il D.L. n. 30/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1993). Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonche' i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici. 2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni. 3. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. (( (Soppresso dalla legge di conversione). ))