Art. 13.
  L'assegnazione dei certificati verra'  effettuata  al  prezzo  meno
elevato  tra  quelli  offerti  dai concorrenti rimasti aggiudicatari,
anche se pro-quota.
  Nel caso di offerte al prezzo  marginale  che  non  possano  essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
  Qualora  fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione  e  i  certificati vengono proporzionalmente distribuiti
agli altri operatori partecipanti al riparto sino al  loro  eventuale
totale  soddisfacimento;  ove rimanga una quota residua, questa viene
attribuita alla Banca d'Italia.