Art. 6.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1  maggio 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1
del   decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,  applicata  alla
differenza  fra  il  capitale  nominale dei titoli da rimborsare e il
prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario,
si  procedera'  agli  arrotondamenti  con  il  sistema  indicato   al
precedente art. 5.
  Nel  caso  di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane  quello
di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.