IL COMMISSARIO Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917; Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, che ha prorogato la gestione delle residue funzioni dell'Enpas fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria; Visto l'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha confermato la gestione commissariale dell'Enpas per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali ed ha istituito il comitato dei coadiutori del commissario; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1988 di nomina del commissario; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1981 di nomina del comitato di cui all'art. 29 della citata legge n. 155/1981; Visto l'ordinamento dei servizi approvato con provvedimento ministeriale n. 81374 del 7 dicembre 1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sui procedimenti amministrativi; Ritenuto di dover determinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopracitata legge n. 241/1990, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, termine che in materia di erogazione dell'indennita' di buonuscita risulta gia' fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75; Ritenuto altresi', ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 241, di dover individuare per ciascun procedimento l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale; Viste in proposito le circolari n. 58307 e n. 60397 del Ministro per la funzione pubblica rispettivamente in data 5 dicembre 1990 e 8 gennaio 1991; Ritenuto infine che termini, responsabilita' e quanto altro contenuto, ai sensi della precitata legge n. 241 vanno organicamente considerati e disciplinati con apposito regolamento di attuazione, cosi' da adeguare l'attivita' organizzativa e operativa dell'Ente ai principi di trasparenza e di efficacia dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; Esaminata la proposta del direttore generale corredata di schemi di regolamento e tabelle illustrative delle fasi, dei tempi e delle unita' organizzative responsabili; Ritenuti congrui i tempi indicati in relazione alla complessita' delle varie fasi procedimentali; Sentito il comitato di cui all'art. 29 della legge n. 155/1981, che si e' espresso con parere favorevole nella seduta del 30 aprile 1992; Delibera di approvare l'unito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale risulta dal testo allegato e dalle tabelle che lo corredano, che insieme costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Roma, 30 aprile 1992 Il commissario: LIBANORI