Art. 2.
  I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente  decreto  sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e  1.000.000.000  di
capitale nominale.
  Per  esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere
allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.
  In dipendenza delle operazioni di sottoscrizioni da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di
cui  al  successivo  art.  15,  possono  essere   rilasciati   titoli
nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale
cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di
tali  titoli  nominativi,  e'  previsto  l'allestimento  di titoli al
portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
  Sui nuovi buoni al portatore e'  ammessa  la  riunione  a  semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di  taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  I buoni nominativi  potranno,  su  domanda  degli  aventi  diritto,
essere  divisi  in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da
vincoli differenti, potranno essere riuniti al  nome  della  medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I  segni  carateristici  dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290, del 15 dicembre 1986.