Art. 2.
  1.  I  divieti di cui all'articolo precedente non si applicano alle
spedizioni di  animali  delle  specie  aftoso-sensibili  originari  o
provenienti  da  province diverse da quelle ricomprese ai punti 1 e 2
dell'allegato.
  2. I divieti non si applicano altresi' alle spedizioni di  carni  e
prodotti  di  origine  animale  delle specie indicate, provenienti da
province diverse da quelle comprese in allegato.
  3. Ai  fini  del  commercio  intracomunitario,  ferme  restando  le
prescrizioni  di  cui  agli articoli da 1 a 8 dell'ordinanza 29 marzo
1993, i certificati sanitari di accompagnamento degli animali,  carni
e   prodotti   di  origine  animale  spediti  dall'intero  territorio
nazionale, devono contenere la seguente dichiarazione integrativa:  "
.. .. .. .. ... conformi alle decisione della commissione  n.  93/180
del  26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta
epizootica come modificata dalla  decisione  n.  93/336  CEE  del  28
maggio 1993".