Art. 2. 1. I divieti di cui all'articolo precedente non si applicano alle spedizioni di animali delle specie aftoso-sensibili originari o provenienti da province diverse da quelle ricomprese ai punti 1 e 2 dell'allegato. 2. I divieti non si applicano altresi' alle spedizioni di carni e prodotti di origine animale delle specie indicate, provenienti da province diverse da quelle comprese in allegato. 3. Ai fini del commercio intracomunitario, ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 8 dell'ordinanza 29 marzo 1993, i certificati sanitari di accompagnamento degli animali, carni e prodotti di origine animale spediti dall'intero territorio nazionale, devono contenere la seguente dichiarazione integrativa: " .. .. .. .. ... conformi alle decisione della commissione n. 93/180 del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica come modificata dalla decisione n. 93/336 CEE del 28 maggio 1993".