Art. 2.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni speciali di polizza presentate dalla Vitasi' assicurazioni
S.p.a., con sede in Torino:
   1) tariffe di assicurazione mista  (tasso  tecnico  0%  e  4%),  a
premio annuo costante comprese le condizioni di applicazione;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1);
   3) tariffe di assicurazione mista  (tasso  tecnico  0%  e  4%),  a
premio  annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione. I
tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di  cui  al  precedente
punto 1);
   4)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui  al  precedente  punto
3);
   5)  tariffe  di  assicurazione  mista  (tasso  tecnico 0% e 4%), a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
    6) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 5);
   7) tariffe di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte,  a
premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   8)  condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 7);
    9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte,  a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   10) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 9);
   11)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte;
   12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 11);
   13) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il  caso  di
morte e di invalidita';
   14) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 13);
   15)  condizioni  regolanti la copertura del rischio di invalidita'
permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);
   16) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
premio   annuo   limitato   a   capitale  decrescente  annualmente  o
semestralmente o quadrimestralmente o trimestralmente  o  mensilmente
di  un  importo  costante  uguale  a rispettivamente 1/n, 1/2n, 1/3n,
1/4n,  1/12n  del  capitale  iniziale,  comprese  le  condizioni   di
applicazione;
   17)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 16);
   18)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
premio unico a capitale decrescente annualmente  o  semestralmente  o
quadrimestralmente  o  trimestralmente  o  mensilmente  di un importo
costante uguale a rispettivamente 1/n, 1/2n, 1/3n,  1/4n,  1/12n  del
capitale iniziale, comprese le condizioni di applicazione;
   19)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 18);
   20) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
premio  unico  di  una  rendita  certa in caso di premorienza in rate
annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali,  mensili,  comprese
le condizioni di applicazione;
   21)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 20);
   22) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
premio  annuo limitato di una rendita certa in caso di premorienza in
rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili;
   23) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 22);
   24)  tariffe  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita certa a premio annuo costante pagabile  per  l'intera  durata
contrattuale - forma accessoria;
   25)  tariffe  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente  annualmente  di  un  importo  pari  a  1/n  del
capitale  iniziale  a  premio  annuo  costante  pagabile per l'intera
durata contrattuale - forma accessoria;
   26) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai  precedenti
punti 24) e 25);
   27)  tariffe  di  capitalizzazione  a premio unico con prestazioni
rivalutabili (tasso tecnico 0% e 4%);
   28) condizioni speciali di polizza comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 27);
   29) condizioni di applicazione della tariffa di cui al  precedente
punto 27);
   30) tariffe di capitalizzazione a premi ricorrenti con prestazioni
rivalutabili (tasso tecnico 0% e 4%);
   31)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 30);
   32)  condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente
punto 30);
   33)   addizionali   di   frazionamento   per   le    tariffe    di
capitalizzazione a premi ricorrenti;
   34)  tariffe  di  capitalizzazione  a premio unico con prestazioni
rivalutabili  (tasso  tecnico  0%  e  4%)  per  operazioni  in  forma
collettiva;
   35)  condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente
punto 34);
   36) condizioni speciali di carenza per assicurazioni assunte senza
visita medica;
   37) condizioni generali per assicurazioni  con  visita  medica  in
assenza del test HIV;
   38)  condizioni  di applicazione ed assicurazioni collettive delle
tariffe in caso di morte adottate per le assicurazioni individuali;
   39)    condizioni   generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione;
   40) condizioni generali di assicurazione;
   41) regolamento della gestione denominata "Vitasi'";
   42) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio  annuo
costante  o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);
   43) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);
   44) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile  con controassicurazione (tariffa a
tasso tecnico 0%, 4%);
   45) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  o di sesso femminile, a premio unico, con
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);
   46) tariffa di assicurazione di rendita  immediata  per  testa  di
sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   47)  tariffa  di  assicurazione  di rendita immediata per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a tasso
tecnico 4%);
   48) tariffa di assicurazione di rendita  immediata  per  testa  di
sesso  maschile  o  di  sesso femminile, pagabile in modo certo per i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   49) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   50) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di  sesso  femminile  e  testa
reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   51) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e  reversionaria di sesso maschile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   52) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e reversionaria di sesso femminile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   53) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  o di sesso femminile, a premio annuo, con
controassicurazione da  utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
collettiva  aventi  differimenti  inferiori ai cinque anni (tariffa a
tasso tecnico 0%, 4%);
   54) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  o di sesso femminile, a premio unico, con
controassicurazione da  utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
collettiva  aventi  differimenti  inferiori ai cinque anni (tariffa a
tasso tecnico 0%, 4%);
   55) tariffa di opzione, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile,  per  la  conversione del capitale garantito alla scadenza
contrattuale o del valore di riscatto,  al  termine  del  periodo  di
pagamento  dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita
vitalizia  annualmente  rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%,
4%);
   56) tariffa di opzione, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile,  per  la  conversione del capitale garantito alla scadenza
contrattuale o del valore di riscatto,  al  termine  del  periodo  di
pagamento  dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita
rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi  cinque
anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%,
3%, 4%);
   57)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  di  riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
rivalutabile  annualmente  e pagabile in modo certo per i primi dieci
anni e successivamente vitalizia (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   58) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla  scadenza  contrattuale,  o  del  valore di riscatto previsto al
termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a  vita
intera,  in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria  di  sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   59) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale o  del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso femminile e testa reversionaria di  sesso  maschile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   60)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   61)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   62)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   63)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   64)  coefficiente  per la conversione della rendita corrisposta al
termine del differimento da semestrale ad  annuale  o  trimestrale  o
mensile;
   65) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   66) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   67)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  0%  e  4%,  con  controassicurazione,  a premio annuo
costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 42);
   68) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione, a  premio  unico,  di
cui al precedente punto 43);
   69)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione, a  premio
annuo  costante  ed  a premio rivalutabile di cui al precedente punto
44);
   70) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione a premio
unico, di cui al precedente punto 45);
   71) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa  di  sesso
maschile  o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al
precedente punto 46);
   72) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 47);
   73) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per  i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 48);
   74) condizioni speciali di polizza comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alle tariffe
di rendita vitalizia immediata a premio unico su  un  gruppo  di  due
teste di cui ai precedenti punti 49), 50), 51) e 52);
   75)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia, a premio annuo costante,
allorquando il  premio  annuo  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
1.000.000;
   76)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale   differito   o   di   rendita  differita,  a  premio  annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   77)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  annuo  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   78)  condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi  contrattuali
inerenti le assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio  e  le
operazioni di capitalizzazione in forma collettiva;
   79) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di
cui  al  precedente punto 77), regolanti le aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al  variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   80)  condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di
cui  al  punto  77),  regolanti  le  riduzioni  che  dovranno  essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.
   In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti  punti
64)  e 65) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-
annuali  e'  determinato  in  senso  demografico-finanziario  e   che
pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue
che  per  le  forme  per  il caso di vita con controassicurazione, di
capitale o di rendita, dovra' essere liquidato, in  caso  di  decesso
dell'assicurato,   l'intero   premio   annuo  netto  garantito  dalla
controassicurazione;
   81) tariffa n. 424D -  assicurazione  di  capitale  differito  con
controassicurazione  a  premio  annuo  costante con capitale e premio
espressi in dollari USA e con rivalutazione del  capitale  assicurato
in   relazione   al  tasso  di  rendimento  della  Gestione  speciale
portafoglio estero - serie dollaro USA;
   82) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 81);
   83)  tariffa  n.  425D  -  assicurazione di capitale differito con
controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi  in
dollari  USA e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione
al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio  estero  -
serie dollaro USA;
   84)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 83);
   85) tariffa n. 426F -  assicurazione  di  capitale  differito  con
controassicurazione  a  premio  annuo  costante con capitale e premio
espressi  in  franchi  svizzeri  e  con  rivalutazione  del  capitale
assicurato  in  relazione  al  tasso  di  rendimento  della  Gestione
speciale portafoglio estero - serie franco svizzero;
   86)  condizioni  di  polizza,  comprensive   della   clausola   di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 85);
   87)  tariffa  n.  427F  -  assicurazione di capitale differito con
controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi  in
franchi  svizzeri  e  con  rivalutazione  del  capitale assicurato in
relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale  portafoglio
estero - serie franco svizzero;
   88)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 87);
   89)  tariffa  n.  424M  -  assicurazione di capitale differito con
controassicurazione a premio annuo costante  con  capitale  e  premio
espressi   in  marchi  tedeschi  e  con  rivalutazione  del  capitale
assicurato  in  relazione  al  tasso  di  rendimento  della  Gestione
speciale portafoglio estero - serie marco tedesco;
   90)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 89);
   91) tariffa n. 425M -  assicurazione  di  capitale  differito  con
controassicurazione  a premio unico con capitale e premio espressi in
marchi tedeschi  e  con  rivalutazione  del  capitale  assicurato  in
relazione  al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio
estero - serie marco tedesco;
   92) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 91);
   93)  tariffa  n.  426Y  -  assicurazione di capitale differito con
controassicurazione a premio annuo costante  con  capitale  e  premio
espressi   in   yen  giapponesi  e  con  rivalutazione  del  capitale
assicurato  in  relazione  al  tasso  di  rendimento  della  Gestione
speciale portafoglio estero - serie yen giapponese;
   94)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 93);
   95) tariffa n. 427Y -  assicurazione  di  capitale  differito  con
controassicurazione  a premio unico con capitale e premio espressi in
yen  giapponesi  e  con  rivalutazione  del  capitale  assicurato  in
relazione  al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio
estero - serie yen giapponese;
   96) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 95);
   97)   regolamento  della  Gestione  speciale  separata  denominata
Portafoglio estero - serie dollaro USA;
   98)  regolamento  della  Gestione  speciale  separata   denominata
Portafoglio estero - serie franco svizzero;
   99)   regolamento  della  Gestione  speciale  separata  denominata
Portafoglio estero - serie marco tedesco;
   100)  regolamento  della  Gestione  speciale  separata  denominata
Portafoglio estero - serie yen giapponese;
   101)  condizioni  di  applicazione  delle  riduzioni di premio per
ognuna delle predette tariffe.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 giugno 1993
                                         Il direttore generale: CINTI