Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi  con  il
presente  decreto  si  applicano le disposizioni del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre 1986, n. 759, con la  precisazione  che  la  ritenuta  sugli
"altri  proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di rimborso
dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale  dei
titoli  da  rimborsare  e  il  prezzo  di  aggiudicazione della prima
tranche dei predetti buoni, tenendo  conto  dell'arrotondamento  alle
cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio
1959, n. 334.
  Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma
precedente,  il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione
della prima "tranche" del prestito, pari a L. 95,50.