Art. 2.
  1.  Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  40-bis.  - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della
Valle del Lys individuati con  legge  regionale  hanno  diritto  alla
salvaguardia  delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche
e culturali.
  Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito  l'insegnamento
della   lingua   tedesca   nelle   scuole  attraverso  gli  opportuni
adattamenti alle necessita' locali".