Art. 3.
  1.  Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  48-bis.  -  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  recanti  le  disposizioni  di  attuazione   del
presente  statuto  e  le disposizioni per armonizzare la legislazione
nazionale con l'ordinamento  della  regione  Valle  d'Aosta,  tenendo
conto  delle  particolari  condizioni  di  autonomia  attribuita alla
regione.
  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono   elaborati   da   una
commissione    paritetica    composta   da   sei   membri   nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale  della
Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".