Art. 5.
  1.  All'articolo  4  dello  statuto  speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31  gennaio  1963,
n. 1, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
   "1-bis)   ordinamento   degli   enti   locali   e  delle  relative
circoscrizioni;".
  2. All'articolo 5 dello  statuto  speciale  della  regione  Friuli-
Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, il numero 5) e' abrogato.