Art. 2.
  I servizi indispensabili delle  province,  definiti  in  base  alle
premesse, sono i seguenti:
   servizi connessi agli organi istituzionali;
   servizi di amministrazione generale;
   servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale;
   servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;
   servizi connessi al provveditorato agli studi;
   servizi di tutela ambientale;
   servizi  di  assistenza  all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai
sordomuti;
   servizi di viabilita' provinciale;
   servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.