Art. 2. I servizi indispensabili delle province, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale; servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale; servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica; servizi connessi al provveditorato agli studi; servizi di tutela ambientale; servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti; servizi di viabilita' provinciale; servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.