Art. 3. I servizi indispensabili delle comunita' montane, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale; servizi connessi all'assetto del territorio ed a problemi dell'ambiente; servizi connessi agli interventi nell'agricoltura e nell'artigianato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1993 Il Ministro dell'interno MANCINO p. Il Ministro del tesoro MALVESTIO