Art. 3.
  I servizi indispensabili delle comunita' montane, definiti in  base
alle premesse, sono i seguenti:
   servizi connessi agli organi istituzionali;
   servizi di amministrazione generale;
   servizi   connessi   all'assetto  del  territorio  ed  a  problemi
dell'ambiente;
   servizi    connessi    agli    interventi    nell'agricoltura    e
nell'artigianato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1993
                                      Il Ministro dell'interno
                                            MANCINO
p. Il Ministro del tesoro
         MALVESTIO