Art. 2. 1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale e' situato presso l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilita' della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo. 2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto. 3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, secondo le procedure di cui all'allegato 2 A, e dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, secondo le procedure di cui all'allegato 3 A del presente decreto.