Art. 2.
  1. Il centro di conservazione  per  la  premoltiplicazione  di  cui
all'art.  2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale e' situato
presso l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che
ne assume la responsabilita' della gestione  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3, del decreto ministeriale medesimo.
  2.  Le  strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari
alla conservazione del materiale  di  prebase  devono  rispondere  ai
requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.
  3.  I  controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica
del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale,  sono  effettuati,
rispettivamente  dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale
di  Roma,  secondo  le  procedure  di  cui  all'allegato   2   A,   e
dall'Istituto  sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, secondo le
procedure di cui all'allegato 3 A del presente decreto.