Art. 2. Disposizioni di prevenzione (( 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni )) (( esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle )) (( organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui )) (( all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), e' )) (( punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la )) (( multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. )) (( 2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni )) (( agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli )) (( di cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da )) (( tre mesi ad un anno. )) 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a) (( , per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 )) (b), o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonche' di persone sottoposte a misure di prevenzione perche' ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c), (( si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (d), e il divieto di accesso )) conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale (e) o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (f) .
(a) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio. (c) La legge n. 152/1975 reca disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. L'art. 18, primo comma, n. 2-bis) di detta legge (numero introdotto dal comma 1 del presente articolo nella formulazione originaria) estendeva le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norme contro la mafia, anche a coloro che avessero compiuto atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali dovesse ritenersi che facessero parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, avessero compiuto manifestazioni esteriori od ostentato emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. In conseguenza della sostituzione del comma 1 del presente articolo con un nuovo testo, operata dalla legge di conversione, nel quale non e' piu' presente il n. 2-bis dianzi citato, il richiamo a detto numero deve ritenersi privo di valore giuridico. (d) La legge n. 401/1989 reca: "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche". Si trascrive il testo del relativo art. 6: "Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). - 1. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre ordinare di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. 2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno". (e) Si trascrive il testo dell'art. 178 del codice penale: "Art. 178 (Riabilitazione). - La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti". (f) Il testo dell'art. 15 della legge n. 327/1988 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione".