Art. 2.
                     Disposizioni di prevenzione
(( 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni       ))
(( esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle    ))
(( organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui         ))
(( all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), e'      ))
(( punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la    ))
(( multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.              ))
(( 2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni ))
(( agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli ))
(( di cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da ))
(( tre mesi ad un anno.                                            ))
  3.  Nel  caso  di persone denunciate o condannate per uno dei reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a) (( ,
per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 )) (b),
o per un reato  aggravato  ai  sensi  dell'articolo  3  del  presente
decreto,  nonche'  di  persone  sottoposte  a  misure  di prevenzione
perche' ritenute dedite alla commissione di  reati  che  offendono  o
mettono  in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica, ovvero
per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma,  n.  2-bis),  della
legge  22  maggio  1975, n. 152 (c), (( si applica la disposizione di
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401  (d),  e  il
divieto  di  accesso  ))  conserva efficacia per un periodo di cinque
anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza
di non luogo a procedere o  di  proscioglimento  o  provvedimento  di
revoca  della  misura  di  prevenzione,  ovvero  se  e'  concessa  la
riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del  codice  penale  (e)  o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (f) .
 
             (a)  Per  il  nuovo  testo  dell'art.  3  della legge n.
          654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1.
             (b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione  e
          sulla repressione del delitto di genocidio.
             (c)  La  legge  n.  152/1975  reca disposizioni a tutela
          dell'ordine pubblico. L'art. 18, primo comma, n. 2-bis)  di
          detta  legge  (numero  introdotto  dal comma 1 del presente
          articolo  nella  formulazione  originaria)   estendeva   le
          disposizioni  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, recante
          norme contro la mafia, anche a coloro che avessero compiuto
          atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali  dovesse
          ritenersi   che   facessero   parte  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o  gruppi  di  cui  al  comma   3
          dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in
          pubbliche   riunioni,   avessero   compiuto  manifestazioni
          esteriori od ostentato emblemi o simboli  propri  o  usuali
          delle  medesime  organizzazioni,  associazioni, movimenti o
          gruppi. In conseguenza della sostituzione del comma  1  del
          presente  articolo  con un nuovo testo, operata dalla legge
          di conversione, nel quale non e' piu' presente il n.  2-bis
          dianzi  citato,  il  richiamo a detto numero deve ritenersi
          privo di valore giuridico.
             (d)  La  legge n. 401/1989 reca: "Interventi nel settore
          del giuoco e delle scommesse  clandestini  e  tutela  della
          correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".
          Si trascrive il testo del relativo art. 6:
             "Art.  6  (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
          competizioni agonistiche). -  1.  L'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  puo'  sempre  ordinare  di divieto di accesso ai
          luoghi  dove  si  svolgono  competizioni  agonistiche  alle
          persone  che  vi si rechino con armi improprie, o che siano
          state condannate o che risultino denunciate per aver  preso
          parte  attiva  a episodi di violenza in occasione o a causa
          di manifestazioni sportive, o che nelle stesse  circostanze
          abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con
          scritte.
             2.  Il  contravventore  al  divieto di cui al comma 1 e'
          punito con l'arresto da tre mesi ad un anno".
             (e) Si trascrive  il  testo  dell'art.  178  del  codice
          penale:
             "Art. 178 (Riabilitazione). - La riabilitazione estingue
          le  pene  accessorie  ed  ogni  altro  effetto penale della
          condanna, salvo che la legge disponga altrimenti".
             (f) Il testo dell'art. 15 della legge n. 327/1988 (Norme
          in materia  di  misure  di  prevenzione  personali)  e'  il
          seguente:
             "Art.  15.  -  1.  Dopo  tre anni dalla cessazione della
          misura  di  prevenzione,  l'interessato  puo'  chiedere  la
          riabilitazione.   La  riabilitazione  e'  concessa,  se  il
          soggetto ha dato  prova  costante  ed  effettiva  di  buona
          condotta,  dalla corte di appello nel cui distretto ha sede
          l'autorita' giudiziaria che  dispose  l'applicazione  della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
             2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli
          effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo stato di persona
          sottoposta a misure di prevenzione.
             3. Si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del    codice    di   procedura   penale   riguardanti   la
          riabilitazione".