Art. 3. Circostanza aggravante 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di (( organizzazioni, )) associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata (( fino alla meta' )) . 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale (a), concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
(a) Si trascrive il testo vigente dell'art. 98 del codice penale: "Art. 98 (come modificato per effetto dell'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689) (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori (o dell'autorita' maritale)". L'istituto della potesta' maritale, previsto dall'art. 144 del codice civile, e' stato soppresso a seguito della sostituzione del detto articolo intervenuta con l'art. 26 della legge 19 maggio 1975, n. 151.