Art. 3.
                       Circostanza aggravante
  1.  Per  i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo
commessi  per  finalita'  di  discriminazione  o  di   odio   etnico,
nazionale,   razziale  o  religioso,  ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attivita' di (( organizzazioni, )) associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra  i  loro  scopi  le  medesime  finalita',  la  pena  e'
aumentata (( fino alla meta' )) .
  2.   Le   circostanze   attenuanti,   diverse  da  quella  prevista
dall'articolo 98 del codice penale (a), concorrenti con  l'aggravante
di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere  ritenute  equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante.
 
             (a) Si trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  98  del
          codice penale:
             "Art.  98  (come  modificato  per  effetto dell'art. 146
          della legge 24 novembre 1981, n. 689)  (Minore  degli  anni
          diciotto).  -  E'  imputabile  chi,  nel  momento in cui ha
          commesso il fatto, aveva compiuto i  quattordici  anni,  ma
          non  ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di
          volere; ma la pena e' diminuita.
             Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a  cinque
          anni,  o  si  tratta  di pena pecuniaria, alla condanna non
          conseguono pene accessorie.  Se  si  tratta  di  pena  piu'
          grave,  la  condanna  importa  soltanto  l'interdizione dai
          pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
          e,  nei  casi  stabiliti  dalla   legge,   la   sospensione
          dall'esercizio    della    potesta'    dei    genitori   (o
          dell'autorita' maritale)".
             L'istituto della potesta' maritale,  previsto  dall'art.
          144  del  codice civile, e' stato soppresso a seguito della
          sostituzione del detto articolo intervenuta con  l'art.  26
          della legge 19 maggio 1975, n. 151.