Art. 4. Modifiche a disposizioni vigenti 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (a), e' sostituito dal seguente: "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princi'pi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.".
(a) La legge n. 645/1952 reca norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Si trascrive il testo del relativo art. 4, come sostituito dall'art. 10 della legge 22 maggio 1975, n. 152, poi modificato dal presente articolo: "Art. 4 (Apologia del fascismo). - Chiunque fa propa- ganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalita' indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princi'pi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2 del codice penale, per un periodo di cinque anni". Le pene pecuniarie di cui al primo e al terzo comma dell'articolo di cui sopra sono poi raddoppiate in virtu' dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.