Art. 4.
                  Modifiche a disposizioni vigenti
  1.  Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n.
645 (a), e' sostituito dal seguente:
  "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  pubblicamente
esalta  esponenti,  princi'pi, fatti o metodi del fascismo, oppure le
sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda  idee  o  metodi
razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa
da uno a due milioni.".
 
             (a)  La legge n. 645/1952 reca norme di attuazione della
          XII disposizione transitoria e finale (comma  primo)  della
          Costituzione.    Si trascrive il testo del relativo art. 4,
          come sostituito dall'art.  10 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, poi modificato dal presente articolo:
             "Art.  4  (Apologia  del fascismo). - Chiunque fa propa-
          ganda per  la  costituzione  di  una  associazione,  di  un
          movimento  o  di  un  gruppo  avente  le  caratteristiche e
          perseguente le finalita' indicate nell'articolo 1 e' punito
          con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa  da
          lire duecentomila a lire cinquecentomila.
              Alla  stessa  pena  di  cui al primo comma soggiace chi
          pubblicamente esalta esponenti, princi'pi, fatti  o  metodi
          del  fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche. Se
          il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e'  della
          reclusione  da  uno  a  tre anni e della multa da uno a due
          milioni.
             La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della
          multa da cinquecentomila a due milioni di  lire  se  alcuno
          dei  fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il
          mezzo della stampa.
             La condanna comporta la privazione dei diritti  previsti
          nell'articolo  28,  comma  secondo, numeri 1 e 2 del codice
          penale, per un periodo di cinque anni".
             Le pene pecuniarie di cui al  primo  e  al  terzo  comma
          dell'articolo  di  cui sopra sono poi raddoppiate in virtu'
          dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre  1981,
          n. 689, recante modifiche al sistema penale.