Art. 5.
                      Perquisizioni e sequestri
(( 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi            ))
(( dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3,   ))
(( commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654   ))
((    (a),    e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962    (b),         ))
(( l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile  ))
(( rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano   ))
(( di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di        ))
(( riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita'        ))
(( comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia            ))
(( giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita'  ))
(( ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione    ))
(( telefonica del magistrato competente, possono altresi'          ))
(( procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e      ))
(( comunque entro quarantotto ore, al procuratore della            ))
(( Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le         ))
(( convalida entro le successive quarantotto ore.                  ))
(( 2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al      ))
(( comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni,         ))
(( esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni      ))
(( degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile    ))
(( 1975, n. 110    (c).    E' sempre disposto, altresi', il        ))
(( sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati  ))
(( nonche' degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri ))
(( o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di ))
(( cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962    (b),    e 13 ottobre   ))
(( 1975, n. 654    (a),    rinvenuti nell'immobile. Si osservano   ))
(( le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di    ))
(( procedura penale    (d).    Qualora l'immobile sia in           ))
(( proprieta', in godimento o in uso esclusivo a persona estranea  ))
(( al reato, il sequestro non puo' potrarsi per oltre trenta       ))
(( giorni.                                                         ))
(( 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui         ))
(( all'articolo 444 del codice di procedura penale    (d),    il   ))
(( giudice, nei casi di particolare gravita', dispone la confisca  ))
(( dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo    ))
(( che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre ))
(( disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali      ))
(( indicati nel medesimo comma 2.                                  ))
 
             (a)  Per  il  nuovo  testo  dell'art.  3  della legge n.
          654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1.
             (b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione  e
          sulla repressione del delitto di genocidio.
             (c)  La legge n. 110/1975 reca: "Norme integrative della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni  e  degli  esplosivi".  Si trascrive il testo del
          relativo art. 4, come modificato dall'art.  8  del  decreto
          qui pubblicato:
             "Art.  4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). -
          Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma  dell'art.
          42  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  non
          possono  essere  portati,  fuori della propria abitazione o
          delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate  o  bastoni
          ferrati, sfollagente, noccoliere.
             Senza  giustificato  motivo, non possono portarsi, fuori
          della propria abitazione  o  delle  appartenenze  di  essa,
          bastoni  muniti  di puntale acuminato, strumenti da punta o
          da taglio atti ad offendere, mazze, tubi,  catene,  fionde,
          bulloni,   sfere   metalliche,   nonche'   qualsiasi  altro
          strumento non considerato espressamente come arma da  punta
          o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
          di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
             Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese  ad
          un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire  cinquantamila a lire
          duecentomila. Nei casi  di  lieve  entita',  riferibili  al
          porto  dei  soli  oggetti  atti  ad  offendere, puo' essere
          irrogata la sola pena dell'ammenda.
             E' vietato portare armi nelle riunioni  pubbliche  anche
          alle  persone  munite di licenza. Il trasgressore e' punito
          con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da
          lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.  La   pena   e'
          dell'arresto  da  uno  a  tre  anni  e dell'ammenda da lire
          duecentomila a lire quattrocentomila  quando  il  fatto  e'
          commesso da persona non munita di licenza.
             Chiunque,   all'infuori  dei  casi  previsti  nel  comma
          precedente, porta in una riunione  pubblica  uno  strumento
          ricompreso  tra  quelli  indicati  nel  primo o nel secondo
          comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con
          l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
             La pena e' raddoppiata nei casi in cui  le  armi  o  gli
          altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine
          di  compiere  reati.   Tuttavia tale aumento non si applica
          quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per
          il reato commesso.
          (Comma abrogato).
             Con la condanna deve essere disposta la  confisca  delle
          armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
             Sono  abrogati  l'art.  19  e  il  primo e secondo comma
          dell'art. 42  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza   18   giugno   1931,  n.     773,  e  successive
          modificazioni.
             Non sono considerate armi  ai  fini  delle  disposizioni
          penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
          e  degli  striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
          nei cortei, ne' gli altri  oggetti  simbolici  usati  nelle
          stesse  circostanze,  salvo  che non vengano adoperati come
          oggetti contundenti".
             Le pene pecunarie  di  cui  all'articolo  soprariportato
          sono poi raddoppiate in virtu' dell'art. 113, quarto comma,
          della  legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
          sistema penale.
             (d)  Si  riporta  il testo degli articoli 324, 355 e 444
          del codice di procedura penale:
             "Art. 324 (come modificato dall'art. 18  del  D.Lgs.  14
          gennaio  1991,  n.  12)  (Procedimento di riesame). - 1. La
          richiesta di riesame e' presentata, nella  cancelleria  del
          tribunale  indicato  nel  comma 5, entro dieci giorni dalla
          data di esecuzione del provvedimento  che  ha  disposto  il
          sequestro  o  dalla  diversa  data  in cui l'interessato ha
          avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
                2. La richiesta e' presentata con le  forme  previste
          dall'art.  582.  Se  la richiesta e' proposta dall'imputato
          non detenuto ne' internato,  questi,  ove  non  abbia  gia'
          dichiarato  o  eletto  domicilio  o  non si sia proceduto a
          norma dell'art. 161 comma 2,  deve  indicare  il  domicilio
          presso  il  quale  intende  ricevere  l'avviso previsto dal
          comma 6;  in  mancanza,  l'avviso  e'  notificato  mediante
          consegna  dal  difensore.  Se  la  richiesta e' proposta da
          un'altra persona e questa abbia  omesso  di  dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria.
             3.  La  cancellaria  da'  immediato avviso all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame.
             4. Con la richiesta di riesame possono essere  enunciati
          anche  i  motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
          facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al  giudice  del
          riesame,  facendone  dare  atto a verbale prima dell'inizio
          della discussione.
             5. Sulla richiesta di riesame decide  il  tribunale  del
          capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che
          ha  emesso  il  provvedimento  nel  termine di dieci giorni
          dalla ricezione degli atti.
             6. Il procedimento davanti al  tribunale  si  svolge  in
          camera  di  consiglio  nelle  forme previste dall'art. 127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza  e' comunicato al pubblico ministero e notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno   dell'udienza   gli   atti  restano  depositati  in
          cancelleria.
             7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9  e
          10.  La  revoca  del provvedimento di sequestro puo' essere
          parziale e non  puo'  essere  disposta  nei  casi  indicati
          nell'art. 240 comma 2 del codice penale.
             8.  Il  giudice  del  riesame, nel caso di contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro".
             "Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame). -  1.
          Nel  caso  in  cui  abbia proceduto a sequestro, la polizia
          giudiziaria enuncia nel  relativo  verbale  il  motivo  del
          provvedimento  e  ne consegna copia alla persona alla quale
          le cose sono state sequestrate.  Il  verbale  e'  trasmesso
          senza  ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al
          pubblico ministero del luogo dove  il  sequestro  e'  stato
          eseguito.
             2.  Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore succes-
          sive, con decreto motivato convalida  il  sequestro  se  ne
          ricorrono  i  presupposti  ovvero  dispone  la restituzione
          delle cose sequestrate. Copia del decreto di  convalida  e'
          immediatamente  notificata  alla persona alla quale le cose
          sono state sequestrate.
             3. Contro il decreto di convalida, la  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la
          persona  alla quale le cose sono state sequestrate e quella
          che  avrebbe  diritto  alla   loro   restituzione   possono
          proporre,  entro  dieci  giorni  dalla notifica del decreto
          ovvero dalla diversa data in  cui  l'interessato  ha  avuto
          conoscenza  dell'avvenuto  sequestro, richiesta di riesame,
          anche nel merito, a norma dell'art. 324.
             4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
          provvedimento".
             "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).  -  1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva  quando  questa  tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni   di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
             2. Se vi e' il consenso anche dalla  parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice;   sulla   base  degli  atti,  se  ritiene  che  la
          qualificazione giuridica del fatto e  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette,  dispone  con  sentenza l'applicazione della pena
          indicata, enunciando nel dispositivo che  vi  e'  stata  la
          richiesta  delle  parti.  Se  vi  e'  costituzione di parte
          civile, il giudice non decide sulla relativa  domanda;  non
          si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
             3.   La   parte,   nel   formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinare l'efficacia alla concessione della  sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta".
             La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-2 luglio
          1990,  n.    313  (G.U.  n.  27 del 4 luglio 1990, 1a serie
          speciale) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del
          comma  2  dell'art.  444  c.p.p.  nei  sensi  di   cui   in
          motivazione;   con   successiva  sentenza  26  settembre-12
          ottobre 1990, n. 443 (G.U. n. 41 del 17  ottobre  1990,  1a
          serie   speciale)   la   medesima   Corte   ha   dichiarato
          l'illegittimita' costituzionale  del  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  2 dell'art. 444 c.p.p. nei sensi di cui in
          motivazione.