Art. 5. Perquisizioni e sequestri (( 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi )) (( dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, )) (( commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 )) (( (a), e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (b), )) (( l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile )) (( rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano )) (( di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di )) (( riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita' )) (( comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia )) (( giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' )) (( ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione )) (( telefonica del magistrato competente, possono altresi' )) (( procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e )) (( comunque entro quarantotto ore, al procuratore della )) (( Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le )) (( convalida entro le successive quarantotto ore. )) (( 2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al )) (( comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, )) (( esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni )) (( degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile )) (( 1975, n. 110 (c). E' sempre disposto, altresi', il )) (( sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati )) (( nonche' degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri )) (( o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di )) (( cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962 (b), e 13 ottobre )) (( 1975, n. 654 (a), rinvenuti nell'immobile. Si osservano )) (( le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di )) (( procedura penale (d). Qualora l'immobile sia in )) (( proprieta', in godimento o in uso esclusivo a persona estranea )) (( al reato, il sequestro non puo' potrarsi per oltre trenta )) (( giorni. )) (( 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui )) (( all'articolo 444 del codice di procedura penale (d), il )) (( giudice, nei casi di particolare gravita', dispone la confisca )) (( dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo )) (( che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre )) (( disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali )) (( indicati nel medesimo comma 2. ))
(a) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio. (c) La legge n. 110/1975 reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". Si trascrive il testo del relativo art. 4, come modificato dall'art. 8 del decreto qui pubblicato: "Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. (Comma abrogato). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti". Le pene pecunarie di cui all'articolo soprariportato sono poi raddoppiate in virtu' dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. (d) Si riporta il testo degli articoli 324, 355 e 444 del codice di procedura penale: "Art. 324 (come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12) (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna dal difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancellaria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro". "Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame). - 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale e' trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro e' stato eseguito. 2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore succes- sive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. 3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324. 4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento". "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche dalla parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice; sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta". La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313 (G.U. n. 27 del 4 luglio 1990, 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 444 c.p.p. nei sensi di cui in motivazione; con successiva sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443 (G.U. n. 41 del 17 ottobre 1990, 1a serie speciale) la medesima Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 444 c.p.p. nei sensi di cui in motivazione.