Art. 6.
                      Disposizioni processuali
  1.  Per  i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3,
comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
  2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati
previsti  dai  commi  quarto  e quinto dell'articolo 4 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (a) , nonche', quando ricorre la  circostanza  di
cui  all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati
previsti dai commi primo e secondo  del  medesimo  articolo  4  della
legge  n. 110 del 1975 (a) . ( (( Seguiva un periodo, soppresso dalla
legge di conversione )) ).
(( 2-bis . All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di    ))
(( procedura penale (b), sono aggiunte, in fine, le parole:        ))
(( ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di    ))
(( cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975,       ))
n. 654 (c)". ))
  3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui  all'articolo  3,
comma  1,  che non appartengono alla competenza della corte di assise
e' competente il tribunale.
  4. Il tribunale e'  altresi'  competente  per  i  delitti  previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c).
  5.  Per  i  reati  indicati  all'articolo  5,  comma 1, il pubblico
ministero procede al  giudizio  direttissimo  anche  fuori  dei  casi
previsti  dall'articolo 449 del codice di procedura penale (b), salvo
che siano necessarie speciali indagini.
(( 6. (Soppresso dalla legge di conversione).                  ))
 
             (a) Per il testo vigente  dell'art.  4  della  legge  n.
          110/1975 si veda la nota (c) all'art. 5.
             (b)  Si  trascrive il testo degli articoli 380 e 449 del
          codice di procedura penale:
             "Art. 380 (come modificato  dall'art.  10  del  D.L.  13
          maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 1991, n.   203,  dall'art.  2  del  D.L.  8
          agosto  1991,  n. 247, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 ottobre 1991, n. 314, dall'art. 4 del D.L. 8 giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto  1992,  n.  356,  e  del presente articolo) (Arresto
          obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti
          di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'
          colto in flagranza di un delitto non colposo,  consumato  o
          tentato,   per   il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel  minimo
          a cinque anni e nel massimo a venti anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
               a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
               c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti  nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
               d)  delitto  di  riduzione  in   schiavitu'   previsto
          dall'art. 600 del codice penale;
               e)  delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previste
          dall'art. 625, comma 1, numeri  1,  2  prima  ipotesi  e  4
          seconda ipotesi del codice penale;
               f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale; g) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di
          piu'  armi  comuni  da  sparo,  escluse   quelle   previste
          dall'art.  2,  comma  terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
          110;  h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
               i) delitti commessi per finalita' di terrorismo  o  di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               l)  delitti  di  promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni di carattere  militare  previste  dall'art.  1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
          l-bis) delitti di partecipazione, promozione,  direzione  e
          organizzazione  della associazione di tipo mafioso prevista
          dall'art. 416- bis del codice penale;
               m) delitti di promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,  commi  1  e  3,  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
             3. Se si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
             La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  8-16 febbraio
          1993, n. 54 (G.U. n. 9  del  24  febbraio  1993,  1a  serie
          speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
          della  lettera   e)   del   secondo   comma   dell'articolo
          soprariportato, nei sensi di cui in motivazione.
             "Art.  449 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1.
          Quando una persona e' stata arrestata in  flagranza  di  un
          reato,   il   pubblico   ministero,  se  ritiene  di  dover
          procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato
          di arresto davanti al  giudice  del  dibattimento,  per  la
          convalida  e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
          dall'arresto. Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le
          disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
             2.   Se   l'arresto   non  e'  convalidato,  il  giudice
          restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice pro-
          cede tuttavia a giudizio direttissimo quando  l'imputato  e
          il pubblico ministero vi consentono.
             3.    Se    l'arresto   e'   convalidato,   si   procede
          immediatamente al giudizio.
             4. Il pubblico ministero puo',  altresi',  procedere  al
          giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza e' gia'
          stato  convalidato.    In tal caso l'imputato e' presentato
          all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.
             5. Il pubblico ministero  puo',  inoltre,  procedere  al
          giudizio  direttissimo  nei confronti della persona che nel
          corso dell'interrogatorio ha reso  confessione.  L'imputato
          libero  e'  citato a comparire a una udienza non successiva
          al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro  delle
          notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
          per  il  fatto per cui si procede e' presentato all'udienza
          entro il medesimo termine.
             6. Quando il reato per  cui  e'  richiesto  il  giudizio
          direttissimo  risulta  connesso con altri reati per i quali
          mancano le condizioni che giustificano la  scelta  di  tale
          rito,  si  procede  separatamente per gli altri reati e nei
          confronti degli altri imputati, salvo che cio'  pregiudichi
          gravemente    le   indagini.   Se   la   riunione   risulta
          indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario".
             (c) Per il  nuovo  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1.