Art. 6. Disposizioni processuali 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio. 2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (a) , nonche', quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (a) . ( (( Seguiva un periodo, soppresso dalla legge di conversione )) ). (( 2-bis . All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di )) (( procedura penale (b), sono aggiunte, in fine, le parole: )) (( ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di )) (( cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, )) n. 654 (c)". )) 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise e' competente il tribunale. 4. Il tribunale e' altresi' competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c). 5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale (b), salvo che siano necessarie speciali indagini. (( 6. (Soppresso dalla legge di conversione). ))
(a) Per il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 110/1975 si veda la nota (c) all'art. 5. (b) Si trascrive il testo degli articoli 380 e 449 del codice di procedura penale: "Art. 380 (come modificato dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dall'art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 314, dall'art. 4 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e del presente articolo) (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600 del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416- bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'". La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (G.U. n. 9 del 24 febbraio 1993, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera e) del secondo comma dell'articolo soprariportato, nei sensi di cui in motivazione. "Art. 449 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1. Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice pro- cede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 3. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. 4. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato. In tal caso l'imputato e' presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto. 5. Il pubblico ministero puo', inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine. 6. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario". (c) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1.