Art. 7.
               Sospensione cautelativa e scioglimento
  1.  Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo
3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, (( commi  1,  lettera
b),  e  3,  )) della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a) (( , o per uno
dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 )) (b) ,  e  ((
sussistono   concreti   elementi   che  consentano  di  ritenere  che
l'attivita' di organizzazioni, )) associazioni,  movimenti  o  gruppi
favorisca  la  commissione  dei  medesimi reati, puo' essere disposta
cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  25  gennaio
1982,  n.  17  (c),  la sospensione di ogni attivita' associativa. La
richiesta e' presentata al giudice  competente  per  il  giudizio  in
ordine  ai  predetti  reati.    Avverso  il  provvedimento e' ammesso
ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge
n. 17 del 1982 (c).
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' revocato in  ogni  momento
quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
  3.  Quando  con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la
commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il
Ministro  dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
Ministri,  ordina con decreto (( lo scioglimento dell'organizzazione,
associazione, )) movimento o gruppo e dispone la confisca  dei  beni.
Il   provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
             (a) Per il  nuovo  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1.
             (b)  La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e
          sulla repressione del delitto di genocidio.
             (c) L'art. 3 della legge n. 17/1982 (Norme di attuazione
          dell'art.  18 della Costituzione in materia di associazioni
          segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia
          P2) e' cosi' formulato:
             "Art.  3.  -  Qualora  con  sentenza  irrevocabile   sia
          accertata  la  costituzione di una associazione segreta, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento
          e dispone la confisca dei beni.
             Il decreto di cui  al  comma  precedente  e'  pubblicato
          nella (( Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             In  qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi
          sia pericolo nel ritardo, il procuratore  della  Repubblica
          presso  il  giudice  competente  per  il giudizio, anche su
          istanza   del   Governo,   puo'    richiedere    che    sia
          cautelativamente  disposta la sospensione di ogni attivita'
          associativa.
             Il provvedimento e' adottato dal giudice competente  per
          il  giudizio,  in  camera  di  consiglio, in contradditorio
          delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
             Avverso  il  provvedimento di cui al comma precedente e'
          ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte  di
          cassazione,  che  decide,  in  camera  di  consiglio  e  in
          contraddittorio  delle  parti,  entro  dieci  giorni  dalla
          presentazione  dei  motivi  del ricorso stesso.  Il ricorso
          non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
             Il Governo riferisce immediatamente  alle  Camere  sulla
          presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma".