Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, (( commi 1, lettera b), e 3, )) della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a) (( , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 )) (b) , e (( sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attivita' di organizzazioni, )) associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, puo' essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (c), la sospensione di ogni attivita' associativa. La richiesta e' presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982 (c). 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto (( lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, )) movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(a) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio. (c) L'art. 3 della legge n. 17/1982 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2) e' cosi' formulato: "Art. 3. - Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni. Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, puo' richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attivita' associativa. Il provvedimento e' adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contradditorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma".