Art. 8. Disposizioni finali 1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (a), e' abrogato. 2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(a) Per il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 110/1975 si veda la nota (c) all'art. 5.