Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (a), e' abrogato.
  2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si  applicano
solo  per  i  fatti  commessi successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
 
             (a) Per il testo vigente  dell'art.  4  della  legge  n.
          110/1975 si veda la nota (c) all'art. 5.