IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto legislativo  3  febbrario  1993,  n.  29,  recante
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n. 44;
  Visto  l'art.  5  della  legge  26  ottobre  1991,  n. 321, recante
interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici  giudiziari
e per il personale dell'Amministrazione della giustizia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 settembre 1992, con  il  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  ha  delegato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  ad
esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  incaricato  per  la
funzione  pubblica,  in  data  23  ottobre  1992,  con  il  quale  le
attribuzioni  delegate  al  Ministro  medesimo  dal  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  provvedimenti  inerenti al
pubblico  impiego  sono  esercitate  anche   per   il   tramite   del
Sottosegretario di Stato on. Maurizio Sacconi;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988, registro n. 6
Presidenza, foglio n. 4, con  il  quale  sono  state  determinate  le
dotazioni   organiche  delle  qualifiche  funzionali  e  dei  profili
professionali del personale del Ministero di  grazia  e  giustizia  -
Amministrazione giudiziaria ed, in particolare, sono state fissate le
dotazioni   organiche   cumulative,   rispettivamente   della  quinta
qualifica funzionale in n. 8651  unita',  e  della  quarta  qualifica
funzionale in 2351 unita';
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio 1989, n. 10, coordinato con la
legge di conversione 22 marzo 1989, n. 104, ed in particolare  l'art.
4  del  medesimo,  con  il  quale  la dotazione organica della quarta
qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale  n.  7
(dattilografo), e' stata incrementata di n. 2500 unita';
  Vista  la  legge 3 febbraio 1989, n. 32, ed in particolare l'art. 2
della stessa,  con  il  quale  la  dotazione  organica  della  quarta
qualifica  funzionale  e'  stata  incrementata,  con  riferimento  al
profilo professionale n. 7 (dattilografo) di n. 218  unita',  e,  con
riferimento  al  profilo  professionale n. 9 (conducente di automezzi
speciali) di n. 48 unita';
  Visto il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,  coordinato  con  la
legge di conversione 25 luglio 1989, n. 261, ed in particolare l'art.
3  dello  stesso,  con  il  quale  la dotazione organica della quarta
qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale  n.  9
(conducente di automezzi speciali) e' stata aumentata di 800 unita';
  Vista  la  legge  5 luglio 1989, n. 246, ed in particolare l'art. 5
della stessa,  con  il  quale  la  dotazione  organica  della  quarta
qualifica  funzionale,  con riferimento al profilo professionale n. 7
(dattilografo) e' stata aumentata di n. 42 unita';
  Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, ed in particolare l'art. 10
della medesima, con il  quale  la  dotazione  organica  della  quinta
qualifica  funzionale,  con riferimento al profilo professionale n. 4
(operatore amministrativo) e' stata incrementata di 2000 unita';
  Visto il decreto-legge 20 novembre  1991,  n.  367,  convertito  in
legge,  con  modificazioni,  dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, ed in
particolare  l'art.  15,  con  il  quale  e'  stata  incrementata  la
dotazione  organica  della quarta qualifica funzionale di 400 unita',
delle quali 200 per il profilo professionale n. 7 di  dattilografo  e
200  per  il  profilo  professionale  n. 9 di conducente di automezzi
speciali;
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, ed in  particolare  l'art.
12  della  stessa,  con  il  quale la dotazione organica della quinta
qualifica funzionale e' stata incrementata di  n.  802  unita'  e  la
dotazione organica della quarta qualifica funzionale di 1604 unita';
  Vista la nota prot. 1987/898 in data 19 febbraio 1993 del Ministero
di  grazia  e  giustizia, ed in particolare l'allegato alla medesima,
con il quale il predetto  Ministero  ha  ritenuto  di  destinare  gli
incrementi  di  organico  apportati  con  la  sopra  citata  legge n.
374/1991 rispettivamente, per  la  quinta  qualifica  funzionale,  al
profilo professionale n. 4 di operatore amministrativo (+ 802 unita')
e,  per la quarta qualifica funzionale, al profilo professionale n. 7
di dattilografo (+ 1604 unita');
  Visti la nota 26 gennaio 1993, prot. n. 10/12/2  ed  il  successivo
telefax  n. 238 del 23 marzo 1993 trasmesso a parziale modifica della
medesima, con i quali il Ministero di grazia e giustizia ha  avanzato
la  proposta,  adeguatamente  motivandola  in  relazione alle proprie
esigenze funzionali ed operative, di aumentare la dotazione  organica
della   quarta   qualifica   funzionale,   limitatamente  al  profilo
professionale n. 9 di "conducente di automezzi speciali"  di  n.  350
unita'  mediante contestuale riduzione, per un pari numero di unita',
della  dotazione  organica   della   quinta   qualifica   funzionale,
limitatamente al profilo professionale n. 6 di "stenodattilografo" (-
350 unita');
  Ritenuto   che,   ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  previa  informazione   alle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, e' possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di
variazione, in quanto  essa  viene  ad  essere  operata  mediante  un
procedimento  di  reciproca  compensazione tra contingenti di profili
professionali appartenenti a qualifiche funzionali diverse che, ferma
restando la dotazione organica complessiva del personale del predetto
Ministero, non comporta  ulteriori  oneri  finanziari  a  carico  del
bilancio dello Stato;
                              Decreta:
  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia  sono
rideterminate,  limitatamente  alle  qualifiche  funzionali  quinta e
quarta, secondo l'allegata tabella, che costituisce parte  integrante
del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 14 aprile 1993
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             SACCONI
Il Ministro del tesoro
         BARUCCI
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.