Art. 3.
  Per  tutte  le attivita' protrattesi, oltre la data del 31 dicembre
1990,  in  gestione  ordinaria,  come  disposto  con  la   richiamata
ordinanza  3  novembre  1990,  n.  2037/FPC,  il  commissario ad acta
esercita  le  competenze  proprie   di   funzionario   delegato   per
l'espletamento   degli   adempimenti   di  carattere  amministrativo-
contabile derivanti da impegni  assunti  in  vigenza  dell'emergenza,
fino    alla   chiusura   della   contabilita'   speciale   ed   alla
rendicontazione contabile finale.