Art. 3. Per tutte le attivita' protrattesi, oltre la data del 31 dicembre 1990, in gestione ordinaria, come disposto con la richiamata ordinanza 3 novembre 1990, n. 2037/FPC, il commissario ad acta esercita le competenze proprie di funzionario delegato per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo- contabile derivanti da impegni assunti in vigenza dell'emergenza, fino alla chiusura della contabilita' speciale ed alla rendicontazione contabile finale.