IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il proprio decreto  del  28  maggio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  125  del  29  maggio  1992,  relativo  alla
dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare  il  pericolo
derivante  dal rinvenimento in taluni comuni della regione Liguria di
rilevanti quantita' di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  per   il   coordinamento   della
protezione  civile  n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992 relativa alla nomina del
Presidente   della   regione   Liguria   a    commissario    delegato
all'effettuazione degli interventi straordinari ai sensi dell'art. 5,
comma  4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, diretti alla messa in
sicurezza dei suddetti rifiuti;
  Considerato che detta nomina, della durata di sei mesi, e' decaduta
l'11 dicembre 1992;
  Vista la nota n. 170/CD del 30 dicembre 1992 con la quale il citato
commissario delegato, facendo riferimento a tale decadenza,  richiede
la  proroga  dell'incarico  conferitogli in quanto non ha provveduto,
entro il termine  prefissato,  alla  esecuzione  di  tutti  i  lavori
disposti con la menzionata ordinanza;
  Visto  il  telex  n.  698/023/487  EMER del 15 febbraio 1993 con il
quale, conseguentemente, il Ministro pro-tempore per il coordinamento
della protezione civile ha costituito  una  commissione  al  fine  di
accertare la sussistenza delle condizioni necessarie all'emissione di
un  provvedimento  che  prolungasse i tempi dell'emergenza dichiarata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1992;
  Vista la relazione redatta da detta commissione in data 17 febbraio
1993, a seguito di sopralluogo effettuato nei  territori  interessati
dai  fenomeni  di  inquinamento,  dalla quale risultano condizioni di
pericolo che richiedono il completamento degli interventi di messa in
sicurezza dei rifiuti tossico-nocivi nei comuni di Andora,  Borghetto
S.  Spirito, Tovo S. Giacomo e Magliolo e viene indicato in otto mesi
l'ulteriore  tempo  necessario   all'effettuazione   delle   relative
operazioni;
  Considerato che gli accertamenti disposti palesano la necessita' di
provvedimenti atti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni
a persone o cose;
  Ritenuto  che,  quindi,  sussistono le condizioni di cui al comma 3
dell'art. 5 della legge n. 225/92 citata;
  Vista, inoltre, la nota n. 10671/93/GAB/B9 del 2 giugno 1993 con la
quale il Ministro dell'ambiente propone la  nomina  del  prefetto  di
Savona  quale  commissario  delegato  in  sostituzione del presidente
della regione Liguria;
  Ritenuto che sussistono, altresi', le condizioni di cui al comma 4,
dell'art. 5 della legge n. 225/92 citata;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone  o  a  cose,  derivanti  dalla  mancata  effettuazione  degli
interventi  gia'  disposti con l'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno
1992, il prefetto di Savona e' nominato, per la durata di otto  mesi,
commissario   delegato  alla  prosecuzione  degli  interventi  ancora
necessari alla messa in sicurezza delle sostanze  tossico-nocive  nei
comuni  di  Andora,  Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo e Magliolo
meglio specificati nella relazione indicata nelle  premesse,  redatta
in  data 17 febbraio 1993 dalla Commissione nominata dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile  pro-tempore  con  telex  n.
658/023/487  Emer.  del  15  febbraio  1993 e che fa parte integrante
della presente ordinanza.
  2.  Il  commissario  delegato  nell'espletamento  dell'incarico  si
avvale  degli uffici regionali, nonche', per le funzioni vicarie, del
vice prefetto dott. Sergio Grandesso Silvestri.