IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il proprio decreto del 28 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 1992, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il pericolo derivante dal rinvenimento in taluni comuni della regione Liguria di rilevanti quantita' di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992 relativa alla nomina del Presidente della regione Liguria a commissario delegato all'effettuazione degli interventi straordinari ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, diretti alla messa in sicurezza dei suddetti rifiuti; Considerato che detta nomina, della durata di sei mesi, e' decaduta l'11 dicembre 1992; Vista la nota n. 170/CD del 30 dicembre 1992 con la quale il citato commissario delegato, facendo riferimento a tale decadenza, richiede la proroga dell'incarico conferitogli in quanto non ha provveduto, entro il termine prefissato, alla esecuzione di tutti i lavori disposti con la menzionata ordinanza; Visto il telex n. 698/023/487 EMER del 15 febbraio 1993 con il quale, conseguentemente, il Ministro pro-tempore per il coordinamento della protezione civile ha costituito una commissione al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie all'emissione di un provvedimento che prolungasse i tempi dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1992; Vista la relazione redatta da detta commissione in data 17 febbraio 1993, a seguito di sopralluogo effettuato nei territori interessati dai fenomeni di inquinamento, dalla quale risultano condizioni di pericolo che richiedono il completamento degli interventi di messa in sicurezza dei rifiuti tossico-nocivi nei comuni di Andora, Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo e Magliolo e viene indicato in otto mesi l'ulteriore tempo necessario all'effettuazione delle relative operazioni; Considerato che gli accertamenti disposti palesano la necessita' di provvedimenti atti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose; Ritenuto che, quindi, sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 225/92 citata; Vista, inoltre, la nota n. 10671/93/GAB/B9 del 2 giugno 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente propone la nomina del prefetto di Savona quale commissario delegato in sostituzione del presidente della regione Liguria; Ritenuto che sussistono, altresi', le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 5 della legge n. 225/92 citata; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, derivanti dalla mancata effettuazione degli interventi gia' disposti con l'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, il prefetto di Savona e' nominato, per la durata di otto mesi, commissario delegato alla prosecuzione degli interventi ancora necessari alla messa in sicurezza delle sostanze tossico-nocive nei comuni di Andora, Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo e Magliolo meglio specificati nella relazione indicata nelle premesse, redatta in data 17 febbraio 1993 dalla Commissione nominata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile pro-tempore con telex n. 658/023/487 Emer. del 15 febbraio 1993 e che fa parte integrante della presente ordinanza. 2. Il commissario delegato nell'espletamento dell'incarico si avvale degli uffici regionali, nonche', per le funzioni vicarie, del vice prefetto dott. Sergio Grandesso Silvestri.