Art. 2.
  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e   3
dell'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI