Art. 3.
  Sono autorizzati i versamenti degli importi: di lire  30  miliardi,
per  il  1993, a favore delle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano per le finalita' ex legge n. 574/65, secondo le  quote  indi-
cate  nel  precedente  art. 1; nonche' di lire 863 miliardi, a favore
delle regioni a statuto ordinario, per le finalita' ex art.  9  della
legge  281/70,  secondo  le  quote  indicate  all'art. 2 del presente
decreto.