Art. 3. Sono autorizzati i versamenti degli importi: di lire 30 miliardi, per il 1993, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' ex legge n. 574/65, secondo le quote indi- cate nel precedente art. 1; nonche' di lire 863 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalita' ex art. 9 della legge 281/70, secondo le quote indicate all'art. 2 del presente decreto.