IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e, in particolare l'art. 51, concernente il Fondo sanitario nazionale; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, che per le esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete autorizza, per l'anno 1992, le regioni a statuto ordinario, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali ad assumere mutui decennali, rispettivamente, per gli importi complessivi di lire 1.500 miliardi e di lire 100 miliardi, con oneri d'ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e, in particolare, l'art. 1 che sospende sino al 31 dicembre 1992 la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ed altri enti; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 1, che esclude dalla proroga della detta sospensione i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, di cui all'art. 4, comma 13 della citata legge n. 412/1991 e per quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al fondo stesso dalla finanziaria 1993; Visto il decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1993, n. 760326/4-B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1993, il quale dispone che le erogazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13 della richiamata legge n. 412/1991, possono essere attivate con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria; Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi; Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 382 del 19 settembre 1987, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le somme deliberate dal CIPE ai sensi del soprarichiamato art. 51 debbono essere trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Ritenuto di dover determinare le modalita' applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui; Decreta: Art. 1. I mutui di cui al richiamato art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412/1991, per il finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria ed acquisto attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo dell'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine, come disposto dal decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1993, n. 760326/14-B. I mutui, di durata decennale, sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazione, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interesse. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitariamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.