Art. 2.
  L'importo  di  ciascun  mutuo e' versato in unica soluzione, a cura
dell'istituto di credito mutuante, nel  conto  corrente  infruttifero
che le regioni a statuto ordinario, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  gli istituti zooprofilattici sperimentali,
intrattengono, rispettivamente, con la Tesoreria centrale dello Stato
e con la tesoreria provinciale dello Stato, dandone comunicazione  al
Ministero  del  bilancio  - Direzione generale per l'attuazione della
programmazione economica - Divisione IX.