Art. 2. L'importo di ciascun mutuo e' versato in unica soluzione, a cura dell'istituto di credito mutuante, nel conto corrente infruttifero che le regioni a statuto ordinario, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, intrattengono, rispettivamente, con la Tesoreria centrale dello Stato e con la tesoreria provinciale dello Stato, dandone comunicazione al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica - Divisione IX.