Art. 3.
  Gli istituti mutuanti sono tenuti a trasmettere, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n.
412,  al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione
della  programmazione  Economica  -   Divisione   IX,   la   seguente
documentazione in duplice copia:
    a) contratto di mutuo;
    b) piano di ammortamento.