Art. 3. Gli istituti mutuanti sono tenuti a trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione Economica - Divisione IX, la seguente documentazione in duplice copia: a) contratto di mutuo; b) piano di ammortamento.