Art. 4.
  Il  pagamento  delle rate agli istituti mutuanti sara' disposto con
emissione  di  mandato  sulla  tesoreria  provinciale   dello   Stato
competente,  nel  territorio  in  cui  e'  ubicata  la  sede centrale
dell'Istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza
dei legali rappresentanti degli istituti, ai sensi dell'art.  37  del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1963, n. 1343, ovvero -  dietro  esplicita  richiesta  degli
Istituti  medesimi  -  con  una  delle modalita' agevolative previste
dall'art.  533  delle  istituzioni  generali,  servizio  del  Tesoro,
modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.