Art. 4. Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sara' disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente, nel territorio in cui e' ubicata la sede centrale dell'Istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti, ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero - dietro esplicita richiesta degli Istituti medesimi - con una delle modalita' agevolative previste dall'art. 533 delle istituzioni generali, servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.