Art. 5. Gli istituti mutuanti, al fine di consentire gli accrediti di cui al precedente art. 4, trasmetteranno al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica - Divisione IX, le richieste di pagamento delle rate almeno 90 giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione delle rate stesse. In caso di inosservanza del predetto termine, sara' corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi. Le prime rate di ammortamento saranno comprensive degli eventuali interessi di preammortamento calcolati e capitalizzati come all'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1993 Il direttore generale: BITETTI AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.