IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1932, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 247, concernente l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati "Cerini", con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1933, concernente l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi denominati "Minerva" con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Finanze, foglio n. 390, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di "Minerva" con sessanta e trenta fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10,00 per cento; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992, registro n. 44 Finanze, foglio n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2 luglio 1992, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, la rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1992 e iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi; Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 14 maggio 1993 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317; Viste le proposte presentate in data 26 maggio 1993 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1993; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nonche' alla radiazione dalla stessa di alcuni tipi di condizionamento; Decreta; Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi: 1) scatola di cartone o di legno con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo; 2) bustina di cartone con trenta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva"; 3) busta di cartone con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva"; 4) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Cerini S/80"; 5) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Cerini S/80"; 6) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Svedesi S/40"; 7) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Svedesi S/40"; 8) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Minerva 40"; 9) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Minerva 40"; 10) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Familiari S/100"; 11) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Familiari S/100"; 12) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Familiari 100"; 13) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Familiari 100". La vendita dei tipi e condizionamenti di fiammiferi sopra elencati e' consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.