IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme per l'attuazione della direttiva delle Comunita' europee n. 92/28 CEE, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, lettera b), del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che il parere della commissione ministeriale di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934, non e' obbligatorio per i messaggi pubblicitari a mezzo stampa periodica o quotidiana e per via radiofonica che siano approvati da un istituto di autodisciplina riconosciuto dal Ministero della sanita' e formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicita' dei medicinali di automedicazione; Vista l'istanza di riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, in via Larga, 15, presentata al Ministero della sanita' in data 6 maggio 1993; Rilevato che nel predetto Istituto confluiscono associazioni ed enti aventi interessi alla diffusione di messaggi pubblicitari dei medicinali di automedicazione, fra i quali la Federchimica Assosalute, l'associazione maggiormente rappresentativa degli industriali del settore; Constatato che non sono pervenute a questa amministrazione altre domande di riconoscimento presentate da istituti di autodisciplina pubblicitaria; Considerato che il predetto Istituto di autodisciplina pubblicitaria e' in possesso dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni legislative; Rilevato che lo stesso Istituto ha introdotto nel proprio "Codice di autodisciplina pubblicitaria" un articolo che riproduce le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541; Considerato che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo della pubblicita' dei medicinali di automedicazione e' stato istituito, in seno all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, una sezione specialistica del comitato di controllo formata da tre membri del comitato, da tre membri scientifici, uno dei quali farmacologo, uno medico e uno farmacista, e dal direttore di Federchimica - Assosalute; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, via Larga n. 15.