IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  541,  recante
norme  per  l'attuazione  della  direttiva delle Comunita' europee n.
92/28 CEE, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano;
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, lettera b), del  predetto
decreto   legislativo,  il  quale  stabilisce  che  il  parere  della
commissione ministeriale di cui all'art. 201 del  testo  unico  delle
leggi  sanitarie n. 1265 del 1934, non e' obbligatorio per i messaggi
pubblicitari  a  mezzo  stampa  periodica  o  quotidiana  e  per  via
radiofonica  che  siano  approvati  da  un istituto di autodisciplina
riconosciuto dal Ministero della sanita' e formato dalle associazioni
maggiormente  rappresentative  interessate  alla   diffusione   della
pubblicita' dei medicinali di automedicazione;
  Vista  l'istanza  di riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina
pubblicitaria, con sede in Milano, in via Larga,  15,  presentata  al
Ministero della sanita' in data 6 maggio 1993;
  Rilevato  che  nel  predetto  Istituto confluiscono associazioni ed
enti aventi interessi alla diffusione di  messaggi  pubblicitari  dei
medicinali   di   automedicazione,   fra   i  quali  la  Federchimica
Assosalute,   l'associazione   maggiormente   rappresentativa   degli
industriali del settore;
  Constatato  che  non  sono pervenute a questa amministrazione altre
domande di riconoscimento presentate da  istituti  di  autodisciplina
pubblicitaria;
  Considerato    che   il   predetto   Istituto   di   autodisciplina
pubblicitaria e' in possesso dei requisiti previsti dalle  richiamate
disposizioni legislative;
  Rilevato  che  lo stesso Istituto ha introdotto nel proprio "Codice
di  autodisciplina  pubblicitaria"  un  articolo  che  riproduce   le
disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541;
  Considerato  che,  ai  fini dell'esercizio del controllo preventivo
della  pubblicita'  dei  medicinali  di  automedicazione   e'   stato
istituito,  in seno all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, una
sezione specialistica del comitato di controllo formata da tre membri
del comitato, da tre membri scientifici, uno dei  quali  farmacologo,
uno  medico  e  uno  farmacista,  e  dal  direttore di Federchimica -
Assosalute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  6,
comma  5,  lettera  b),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in  Milano,
via Larga n. 15.