Art. 2.
  1.  L'Istituto  di  autodisciplina  pubblicitaria  e'   tenuto   ad
informare  tempestivamente  il  Ministero  della  sanita' - Direzione
generale del servizio farmaceutico, di ogni modifica  concernente  il
proprio statuto, la struttura dei propri organi e le norme del codice
di autodisciplina.
  2. Parimenti, ogni variazione della composizione relativa ai membri
del comitato di controllo deve essere tempestivamente comunicata allo
stesso Ministero della sanita'.