Art. 2. 1. L'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e' tenuto ad informare tempestivamente il Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico, di ogni modifica concernente il proprio statuto, la struttura dei propri organi e le norme del codice di autodisciplina. 2. Parimenti, ogni variazione della composizione relativa ai membri del comitato di controllo deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della sanita'.